“ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SALENTINA" statuto.


TITOLO I°
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI


ARTICOLO 1

L’ ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SALENTINA " per il seguito chiamata A.O.S. è un ente di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 8 luglio 1986 n.349 e successive in materia, giusta il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 marzo 2004 n. - affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani - Onlus, (F.O.I. - Onlus).­

ARTICOLO 2

L'A.O.S. ha durata illimitata; ha sede in Lecce ed elegge il proprio domicilio presso l'abitazione del Presidente pro tempore. E’ apolitica, apartitica ed aconfessionale.

ARTICOLO 3

L'A.O.S. è costituita per perseguire le sotto elencate finalità:

e riciclaggio dei rifiuti;

eventualmente crearne delle nuove;

della F.O.I. – Onlus, intervenendo, all'uopo, presso le autorità a tutti i livelli onde ottenere facilitazioni per il loro svolgimento;

didattico ai propri Soci a condizioni vantaggiose.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.


TITOLO II°

CONDIZIONI D'ISCRIZIONE TESSERAMENTO – SOCI

ARTICOLO 4

Per ottenere l'iscrizione all’A.O.S. il richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che accoglierà o respingerà la richiesta a suo insindacabile giudizio.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato di perseguire ed osservare il presente Statuto, quello della F.O.I. - Onlus e tutte le deliberazioni sociali e federali.

Le domande dei minori dovranno essere firmate, per accettazione, da un genitore o da chi ne fa le veci.

La qualifica d socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro dei Soci, previsto all’art.22 del presente Statuto.

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato; tutti sono tenuti a versare, in unica soluzione, all’atto dell’iscrizione, la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea; quella spettante alla F.O.I. - Onlus e l’importo degli anellini eventualmente richiesti.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. La durata della qualifica di associato è annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I soci hanno diritto elettorale attivo e passivo, con le limitazione previste al successivo art.6

ARTICOLO 6

I soci dell'A.O.S. si dividono in:

Soci ordinari hanno diritto a partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di voto e possono essere eletti a ricoprire nell’Associazione tutte le cariche, tranne che esista incompatibilità per disposizioni federali; hanno l'obbligo di iscriversi, a cura dell'Associazione, al Registro Nazionale Allevatori, secondo le modalità stabilite dallo statuto F.O.I. – Onlus, e potranno richiedere eventualmente gli anellini.

Soci allievi sono coloro che hanno età compresa fra 9 e 18 anni; aderiscono anche loro al presente statuto, ma non godono di diritto elettorale passivo, mentre potranno esercitare il diritto attivo di voto solo a mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.

Soci onorari sono quelle persone, non socie, che abbiano particolari meriti e che abbiano contribuito, con la loro azione, al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. La qualifica di Socio onorario è conferita con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall'assemblea. I soci onorari partecipano alle Assemblee sociali con diritto di parola ma non di voto.

Tutti gli associati sono obbligati a versare le "quote associative" e le eventuali "somme aggiuntive" cosi come deliberate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea, a titolo di semplice rimborso delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi agli associati. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte della qualifica di socio, ma non é rivalutabile.

ARTICOLO 7

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a) scioglimento dell’Associazione, nel qual caso la qualifica di socio si perde automaticamente;

b) recesso, la cui domanda deve essere inviata al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine

dell'anno solare;

c) espulsione, che costituisce il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che si

rendono responsabili dei seguenti comportamenti:

Avverso l'espulsione si può ricorrere al Collegio dei Probiviri, a norma dell’art.19 del presente statuto.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8

Sono Organi dell'Associazione:

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.

ARTICOLO 9

L’Assemblea è costituita dai Soci ordinari, i quali godono tutti dei medesimi poteri di intervento e diritto di voto, nonché dai Soci allievi che esercitano il diritto di voto con le modalità previste all’art.6.

Non hanno diritto a partecipare all’assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto che non siano in regola con il pagamento delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive.

Il voto è espresso per alzata di mano, tranne che almeno 30% dei presenti chiedano la votazione segreta. Per l’elezione del Consiglio direttivo quest’ultima modalità è obbligatoria.

Le deliberazioni assembleari vincolano tutti i soci a norma di legge e del presente statuto.

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate per affissione di apposito avviso di convocazione nella bacheca della sede dell’Associazione e con lettera semplice spedita non meno di 15 giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della 1^ e 2^ convocazione; quest’ultima deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria é convocata una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione:

- del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e della relativa relazione del Consiglio direttivo;

- della relazione programmatica per l'anno in corso e del relativo bilancio di previsione.

Copia del rendiconto consuntivo, del bilancio previsionale e delle relazioni saranno affisse alla bacheca ed inviate ai soci come allegati alla convocazione per detta assemblea. In occasione dell’Assemblea ordinaria è possibile inserire qualsiasi altro argomento all’ordine del giorno, inclusa l’eventuale elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 51% dei soci regolarmente iscritti, nell'apposito libro dei soci di cui all'art.22 del presente statuto alla data di convocazione ed in regola con i pagamenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti.

L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto, inoltre può essere convocata ogni qualvolta, il Presidente del Consiglio direttivo lo riterrà opportuno oppure su richiesta motivata di 4 Consiglieri effettivi o di 1/3 dei Soci iscritti nel relativo libro.

Per l’Assemblea straordinaria si applica in merito al quorum costitutivo ed alla validità delle delibere, delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, e necessitano di un quorum costitutivo in prima convocazione del 51% e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti regolarmente inscritto, valgono per ogni altra eventualità le medesime norme previste per quella ordinaria, con esclusione di quanto previsto all’art.25 e il codice civile.

Il socio che non potesse intervenire personalmente, all’Assemblea ordinaria o straordinaria, può conferire delega ad altro socio; il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio non può superare il numero di due.

All’atto della costituzione delle Assemblee, su proposta del Presidente del Consiglio direttivo, i presenti eleggono per acclamazione, fra i partecipanti il Presidente dell’Assemblea e due Segretari. Il Presidente dell’Assemblea ed i due Segretari dovranno essere scelti fra i soci che non ricoprono cariche consiliari.

Al Presidente dell’Assemblea, coadiuvato dai due Segretari, spettano i seguenti compiti:

ARTICOLO 10

Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da sei Consiglieri membri effettivi e tre supplenti facenti parte di una lista unica, fra quelle candidatesi, votata dall’Assemblea dell’A.O.S. e risultata eletta, a scrutinio segreto, avendo riportato la maggioranza semplice dei votanti. Qualora si candidi una sola lista, per risultare eletta, dovrà riportare al primo scrutinio il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci votanti, mentre in seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza semplice dei votanti.

In ogni lista sarà indicato il nome del Presidente del Consiglio direttivo, dei Consiglieri effettivi e di quelli supplenti. Le modalità di presentazione delle liste sono fissate dal Regolamento.

ARTICOLO 11

Il Presidente del Collegio direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione Ornitologica Salentina .

Compiti del Presidente sono :

- convocare il Consiglio direttivo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, decidendo l’ordine del giorno;

- presiederne i lavori;

- coordinare il lavoro dei singoli Consiglieri;

- convocare l'Assemblea ordinaria prevista all'art.9 del presente Statuto ed eventualmente quelle straordinarie;

- gestire in solido con il Tesoriere i fondi dell’Associazione, riferendone al Consiglio.

ARTICOLO 12

Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni, lo rappresenta e sostituisce in sua assenza o mancanza, anche temporanea, oppure per sua delega.

ARTICOLO 13

Il Segretario é tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo statuto, cura la corrispondenza, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il libro dei soci, archivia e custodisce tutti gli atti ufficiali dell’Associazione.

ARTICOLO 14

Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione, sia per le entrate che per le spese cui provvede per mandato del Presidente.

Custodisce tutta la documentazione concernente le entrate (reversali) e le spese (ricevute, fatture, ecc.); detta documentazione, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea, sarà consegnata al Segretario per l’archiviazione definitiva.

Redige gli schemi dei bilanci o rendiconti annuali consuntivi, da sottoporre al Consiglio direttivo, ai Revisori dei conti e all’Assemblea.

Predispone lo schema del budget di previsione per il prossimo esercizio, che sarà esaminato ed approvato dal Consiglio, prima di sottoporlo all’Assemblea.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo. é convocato dal Presidente per:

- promuovere l'adesione dell'Associazione agli organi federali e designare i propri

rappresentanti;

- nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, assegna le cariche di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile della sede e delle attrezzature;

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, l’intero organismo ed i singoli membri sono rieleggibili.

ARTICOLO 16

I Consiglieri supplenti hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, alla pari dei membri effettivi, esprimendo il loro parere non vincolante, sugli argomenti in discussione, ma non hanno diritto di voto.

Ogni membro effettivo ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo di essere temporaneamente sospeso, per importanti motivi personali, dalle sue funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta per un pari periodo. Il Consiglio delibera a votazione segreta di accogliere o meno la richiesta. Se accolta viene incaricato della momentanea sostituzione un Consigliere supplente, scelto con le stesse modalità precedenti. Se la richiesta di sospensione viene respinta, il Consigliere supplente subentra nella carica a tutti gli effetti, assumendo la veste di Consigliere effettivo.

Qualora un membro effettivo del Consiglio Direttivo si astenga dal partecipare alle sedute per tre volte consecutive, s'intende dimissionario e viene dichiarato decaduto; ad esso subentra uno dei tre Consiglieri supplenti, scelto dal Consiglio con votazione segreta.

il Consigliere supplente durante il periodo di sostituzione ovvero nel caso di subentro acquisisce tutti i diritti e svolge tutte le mansioni di quelli effettivi.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è considerato decaduto quando:

- si dimette il Presidente;

- si dimettono contemporaneamente 4 Consiglieri effettivi;

- si sono dimessi un numero di Consiglieri effettivi e supplenti per cui quelli rimasti

in carica complessivamente non raggiungono il numero minimo di sei unità:

- viene sfiduciato dall’Assemblea dei Soci, con apposita mozione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo mantiene l'ordinaria amministrazione e gestisce le nuove elezioni.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Revisori del. Conti è composto da tre membri, soci maggiorenni eletti dall'assemblea, a scrutinio segreto. La carica è incompatibile con quello di Consigliere, ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Al suo interno i membri eleggono il Presidente.

Compiti specifici del Collegio dei Revisori è quello di controllare:

- che tutte le spese siano attinenti agli scopi sociali previsti nello statuto dell'Associazione;

- che corrispondano, in linea di massima, sia negli scopi che nell’entità, a quanto previsto nel budget o

bilancio annuale preventivo approvato dall'Assemblea dei soci;

- controllare che un complesso di spese tendenti ad uno stesso scopo, sia stato preventivamente

deliberato dal Consiglio Direttivo e regolarmente verbalizzato;

- che a fronte delle entrate siano state emesse regolare quietanza ed a fronte delle uscite risulti il relativo

documento giustificativo, quale ricevuta o fattura;

- accertare la concordanza fra i movimenti sul deposito bancario o postale dell’Associazione e le relative

scritture contabili.

Alla fine dell’esercizio sociale stenderanno una relazione che accompagnerà il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo presenterà per l’approvazione all’Assemblea dei soci.

I controlli e gli accertamenti contabili sono obbligatori a chiusura di esercizio, ma possono essere svolti, a discrezione del Collegio dei Revisori, anche nel corso dell’anno finanziario.

ARTICOLO 19

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti preferibilmente nel campo forense, che l’Assemblea può elegge anche per acclamazione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al suo interno i membri eleggono il Presidente.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- decidere sul ricorso del socio avverso il provvedimento di radiazione adottato nei suoi confronti dal

Consiglio Direttivo;

- derimere le vertenze tra singoli membri del Consiglio Direttivo, tra i soci e i membri del Consiglio e tra i

singoli soci stessi.

TITOLO IV°

PATRIMONIO E RISORSE

ARTICOLO 20

Il patrimonio dell'Associazione Ornitologica Salentina è costituito:

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovrà essere destinato alle. finalità istituzionali previste dal presente Statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente.

La liquidità di cassa che andrà formandosi dovrà essere depositata tempestivamente, a cura del Tesoriere, su un deposito bancario o postale intestato all’Associazione, sul quale i prelevamenti saranno effettuati a firma congiunta del Presiedente e del Tesoriere. Quest’ultimo potrà trattenere un “Fondo cassa” in contanti per ottemperare alle piccole spese correnti; l’importo massimo del “Fondo cassa” è deliberato del Consiglio, che lo adeguerà eventualmente alle esigenze contingenti di spesa.

Il Responsabile della Sede e delle Attrezzature, di cui all’art.15, gestisce e coordina l’apertura della Sede, secondo le modalità stabilite dal Consiglio, con la cooperazione di altri soci ed eventualmente di terzi. Cura la custodia delle Attrezzature, secondo le modalità stabilite dal Consiglio, e ne tiene un registro di carico e scarico.

TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21

L’inizio e la chiusura di ogni esercizio finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 22

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri previsti dalle norme di legge fiscali, anche i seguenti:

- libro degli associati;

- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

- libro dei verbali dell'Assemblea;

- libro di cassa;

- libro inventari dei beni e delle attrezzatura.

ARTICOLO 23

Per la natura e le finalità dell'Associazione il risultato dell'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripetibili.

ARTICOLO 24

I soci hanno diritto a visionare o richiedere copia dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo ed in genere di tutti gli atti dell’Associazione, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 25

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati a maggioranza assoluta degli iscritti da un’Assemblea straordinaria. Nell'eventualità, che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'Associazione secondo le seguenti modalità.

La devoluzione del patrimonio, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge n.662/92 e salva diversa destinazione imposta per legge, sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza effettuate dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa sottoposto al controllo dei Revisori.

ARTICOLO 26

Per quanto riguarda il rapporto tra l'Associazione e la F.O.I.- ONLUS restano fermi tutti i punti dello Statuto federale.

ARTICOLO 27

In caso di controversie giudiziarie si nomina competente, solo ed esclusivamente, il Foro di Lecce, salvo che nei rapporti con la F.O.I. – ONLUS.

ARTICOLO 28

Entro sei mesi, dall'entrata in vigore del presente Statuto, sarà redatto il Regolamento Organico che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 29

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni e le norme di legge in vigore sull’argomento.